Leggi e normative

In questa pagina mettiamo a disposizione estratti, nel testo originale, delle disposizioni di legge rilevanti per il nostro assortimento e la nostra attività di vendita online.

Panoramica

  • Sicurezza dei prodotti: Requisiti per prodotti sicuri e informazioni su produttori, importatori e prodotti
  • Batterie e accumulatori: Restituzione, smaltimento e informazioni su batterie e accumulatori usati
  • Apparecchiature elettriche ed elettroniche: Ritiro e smaltimento corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Imballaggi: Disposizioni di legge in materia di registrazione, partecipazione e smaltimento degli imballaggi per spedizioni e vendita
  • Indicazioni di prezzo: Disposizioni relative a prezzi complessivi, prezzi unitari e riduzioni di prezzo
  • Acquisto online: Obblighi informativi di legge, diritto di recesso e diritti in caso di prodotti difettosi

1. Sicurezza dei prodotti – Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR)

Articolo 16 – Persona responsabile di un prodotto immesso sul mercato dell’Unione

(1) Un prodotto soggetto al presente regolamento non può essere immesso sul mercato, a meno che non vi sia un operatore economico stabilito nell’Unione che sia responsabile, in relazione a tale prodotto, dei compiti indicati all’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2019/1020.

L’operatore economico di cui al paragrafo 1 deve fornire, su richiesta delle autorità di sorveglianza del mercato, prove documentali delle verifiche effettuate.

Articolo 19 – Obblighi degli operatori economici in materia di vendita a distanza

Qualora un operatore economico metta prodotti a disposizione sul mercato online o mediante un’altra forma di vendita a distanza, l’offerta di tali prodotti deve contenere almeno le seguenti informazioni chiare e ben visibili:

a) il nome, la denominazione sociale registrata o il marchio registrato del produttore, nonché l’indirizzo postale e l’indirizzo e-mail a cui è possibile contattarlo,

b) qualora il produttore non sia stabilito nell’Unione: il nome, l’indirizzo postale e l’indirizzo e-mail della persona responsabile ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/1020,

c) informazioni che consentano di identificare il prodotto, compresa una rappresentazione del prodotto, della sua tipologia e di altri identificatori del prodotto, e

d) eventuali avvertenze o informazioni di sicurezza che, ai sensi del presente regolamento o delle norme armonizzate dell’Unione applicabili, debbano essere apposte sul prodotto o sull’imballaggio o allegate in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile ai consumatori e stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

2. Batterie e accumulatori – BattDG

§ 14 – Obblighi di ritiro dei commercianti

(1) In aggiunta all’obbligo di ritiro previsto dall’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2023/1542, ogni commerciante è tenuto a ritirare gratuitamente dai consumatori, presso il punto vendita o nelle immediate vicinanze, batterie usate da apparecchi e batterie usate a basso voltaggio, indipendentemente dalla loro composizione chimica, marca, origine, dimensioni e condizioni. L’obbligo di ritiro di cui al primo periodo si limita alle batterie usate delle categorie di batterie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punti 9 e 11, del Regolamento (UE) 2023/1542, che il commerciante ha commercializzato o commercializza come batterie nuove nel proprio assortimento, nonché alla quantità di batterie usate che i consumatori privati normalmente smaltiscono. Il primo periodo non si applica ai prodotti con batterie integrate; il Regolamento sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e il Regolamento sui veicoli fuori uso rimangono inalterati.

(2) I commercianti che mettono a disposizione consumatori batterie per apparecchi e batterie a basso voltaggio mediante contratti di vendita a distanza devono, per adempiere all’obbligo di cui al paragrafo 1, predisporre modalità di restituzione adeguate e a una distanza ragionevole dal consumatore interessato.

§ 24 – Obblighi informativi dei commercianti

(1) In aggiunta all’articolo 74, paragrafi 4 e 5, del Regolamento (UE) 2023/1542, i commercianti tenuti a ritirare batterie usate ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2023/1542 nella versione del 13 giugno 2024 devono informare i clienti, mediante insegne con scritte o immagini ben visibili e leggibili, collocate nell’immediata visuale del principale flusso di clienti, almeno in lingua tedesca, che

  1. le batterie usate possono essere restituite gratuitamente presso il punto vendita e

  2. il consumatore è legalmente tenuto a restituire le batterie usate.

(3) I commercianti che mettono a disposizione consumatori batterie mediante contratti di vendita a distanza devono fornire le informazioni previste dall’articolo 74, paragrafi 4 e 5, in combinazione con l’articolo 74, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2023/1542 nella versione del 13 giugno 2024, nonché le indicazioni previste dai paragrafi 1 e 2, in modo ben visibile mediante indicazioni scritte e grafiche nei mezzi di rappresentazione da loro utilizzati e in modo facilmente reperibile sul sito web o allegandole per iscritto alla spedizione della merce.

§ 5 – Registrazione dei produttori

(1) Prima che un produttore metta per la prima volta sul mercato batterie soggette al presente regolamento, o, nel caso di una rappresentanza ai sensi del § 40, paragrafo 2, primo periodo, il suo rappresentante per la responsabilità estesa del produttore, deve registrarsi presso l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, sottoparagrafo 1, primo periodo, del Regolamento (UE) 2023/1542, indicando il marchio e la rispettiva categoria di batterie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punti 9 e 11-14, del Regolamento (UE) 2023/1542.

3. Apparecchiature elettriche ed elettroniche – ElektroG

§ 17 – Obbligo di ritiro dei distributori

(1) I distributori che dispongono di una superficie di vendita per apparecchiature elettriche ed elettroniche di almeno 400 metri quadrati, nonché i distributori di generi alimentari che dispongono di una superficie di vendita complessiva di almeno 800 metri quadrati e mettono a disposizione o immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche più volte nell’anno solare o in modo continuativo, sono tenuti,

  1. nel caso in cui venga messo a disposizione un’apparecchiatura elettrica ed elettronica nuova a un consumatore, a ritirare gratuitamente, nel punto di consegna o nelle immediate vicinanze, un’apparecchiatura usata del consumatore dello stesso tipo, che svolge sostanzialmente le stesse funzioni dell’apparecchiatura nuova, e

  2. su richiesta del consumatore, a ritirare gratuitamente nel negozio al dettaglio o nelle immediate vicinanze apparecchiature usate che non superino in nessuna dimensione esterna i 25 centimetri; il ritiro non può essere subordinato all’acquisto di un’apparecchiatura elettrica ed elettronica ed è limitato a tre apparecchiature usate per tipo.

(2) I paragrafi 1 e 1a si applicano anche alla vendita mediante mezzi di comunicazione elettronica. Il secondo periodo del paragrafo 1 si applica con la riserva che il ritiro gratuito sia limitato alle apparecchiature elettriche ed elettroniche delle categorie 1, 2 e 4. Ai sensi del primo periodo del paragrafo 1, la superficie di vendita, nella prima alternativa, comprende in questo caso tutte le superfici di stoccaggio e spedizione per apparecchiature elettriche ed elettroniche; la superficie di vendita complessiva, nella seconda alternativa, comprende in questo caso tutte le superfici di stoccaggio e spedizione.

4. Imballaggi – VerpackDG

§ 6 – Registrazione; autorità competente

(1) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 15, lettere da a a d, del Regolamento (UE) 2025/40 nella versione del 19 dicembre 2024, i produttori sono tenuti a registrarsi presso l’Ufficio centrale del registro degli imballaggi prima della prima messa a disposizione, o, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 15, lettera e, del Regolamento (UE) 2025/40 nella versione del 19 dicembre 2024, prima dello sballaggio.

§ 7 – Obbligo di partecipazione al sistema

(1) I produttori di imballaggi soggetti all’obbligo di partecipazione al sistema devono, per garantire il ritiro capillare di tali imballaggi, prima della messa a disposizione o, nel caso dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 15, lettera e, del Regolamento (UE) 2025/40 nella versione del 19 dicembre 2024, prima dello sballaggio dei prodotti, partecipare nel territorio federale a uno o più sistemi con tali imballaggi.

§ 9 – Comunicazioni di dati

(1) I produttori ai sensi del § 7, paragrafo 1, primo periodo, sono tenuti, dopo aver trasmesso le informazioni sugli imballaggi nell’ambito della partecipazione al sistema, a trasmetterle anche all’Ufficio centrale del registro degli imballaggi, indicando almeno i seguenti dati:

  1. numero di registrazione;

  2. tipo di materiale e dimensioni degli imballaggi interessati;

  3. nome del sistema presso cui è stata effettuata la partecipazione e

  4. periodo di riferimento della partecipazione al sistema.

5. Indicazioni di prezzo – PAngV

§ 3 – Obbligo di indicare il prezzo complessivo

(1) Chi, in qualità di imprenditore, offre ai consumatori beni o servizi o, in qualità di fornitore di beni o servizi, pubblicizza prezzi nei confronti dei consumatori, deve indicare i prezzi complessivi.

(2) Ove ciò sia conforme alle consuetudini generali del commercio, devono essere indicate anche l’unità di vendita o di prestazione e la denominazione della qualità a cui si riferiscono i prezzi.

(3) Qualora un prezzo sia suddiviso, il prezzo complessivo deve essere evidenziato.

§ 4 – Obbligo di indicare il prezzo unitario

(1) Chi, in qualità di imprenditore, offre ai consumatori beni in confezioni pronte, confezioni aperte o come unità di vendita senza imballaggio, in base al peso, al volume, alla lunghezza o alla superficie, o, in qualità di fornitore di tali beni, pubblicizza prezzi nei confronti dei consumatori, deve indicare, oltre al prezzo complessivo, il prezzo unitario in modo inequivocabile, chiaramente riconoscibile e facilmente leggibile.

§ 6 – Indicazioni di prezzo nei contratti di vendita a distanza

(1) Chi, in qualità di imprenditore, offre ai consumatori beni o servizi per la conclusione di un contratto di vendita a distanza, oltre alle informazioni richieste ai sensi del § 3, paragrafi 1 e 2, e del § 4, paragrafi 1 e 2, deve indicare:

  1. che i prezzi richiesti per i beni o servizi comprendono l’imposta sul valore aggiunto e le altre componenti di prezzo e

  2. se sono dovuti costi aggiuntivi di trasporto, consegna o spedizione o altri costi.

(2) Qualora siano dovuti costi aggiuntivi di trasporto, consegna o spedizione o altri costi, ne deve essere indicato l’importo, nella misura in cui tali costi possano essere ragionevolmente calcolati in anticipo.

§ 11 – Obbligo aggiuntivo di indicare il prezzo nei casi di riduzioni di prezzo per i beni

(1) Chi è tenuto a indicare un prezzo complessivo deve indicare ai consumatori, ogni volta che annuncia una riduzione di prezzo per un bene, il prezzo complessivo più basso che ha applicato nei confronti dei consumatori nei 30 giorni precedenti l’applicazione della riduzione di prezzo.

6. Acquisto online e diritti dei consumatori – BGB / EGBGB

§ 312j BGB – Obblighi specifici nei confronti dei consumatori nelle transazioni commerciali elettroniche

(1) Sui siti web destinati alle transazioni commerciali elettroniche con i consumatori, l’imprenditore, oltre alle informazioni previste dal § 312i, paragrafo 1, deve indicare chiaramente e in modo comprensibile, al più tardi all’inizio della procedura di ordinazione, se sussistono limitazioni alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.

(2) Nel caso di un contratto con un consumatore concluso mediante transazione commerciale elettronica e che obbliga il consumatore al pagamento, l’imprenditore deve mettere a disposizione informazioni chiare e comprensibili, in modo evidenziato, immediatamente prima che il consumatore confermi l’ordine, secondo quanto prescritto dalla legge.

(3) L’imprenditore deve organizzare la procedura di ordinazione in modo che il consumatore confermi espressamente, con l’ordine, di assumersi l’obbligo di pagamento. Se l’ordine viene effettuato mediante un pulsante, questo deve essere chiaramente leggibile e recare esclusivamente la dicitura «Ordina con obbligo di pagamento» o una formulazione univoca equivalente.

§ 312g BGB – Diritto di recesso

(1) Ai sensi del § 355, il consumatore ha diritto di recesso dai contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali e dai contratti di vendita a distanza.

§ 355 BGB – Diritto di recesso nei contratti con i consumatori

(1) Qualora la legge conceda al consumatore un diritto di recesso ai sensi del presente articolo, né il consumatore né l’imprenditore sono più vincolati dalle dichiarazioni di volontà rese per la conclusione del contratto se il consumatore ha esercitato il diritto di recesso nei termini previsti. Il recesso deve essere esercitato mediante dichiarazione all’imprenditore. Dalla dichiarazione deve risultare in modo inequivocabile la volontà del consumatore di recedere dal contratto. Il recesso non deve essere motivato.

(2) Il termine per esercitare il diritto di recesso è di 14 giorni.

§ 437 BGB – Diritti dell’acquirente in caso di difetti

Se il bene presenta difetti, l’acquirente può, a condizione che siano soddisfatti i requisiti delle seguenti disposizioni e salvo diverso accordo,

  1. ai sensi del § 439, richiedere la prestazione alternativa,

  2. ai sensi dei §§ 440, 323 e 326, paragrafo 5, recedere dal contratto o, ai sensi del § 441, ridurre il prezzo di acquisto e

  3. ai sensi dei §§ 440, 280, 281, 283 e 311a, richiedere il risarcimento dei danni o, ai sensi del § 284, il rimborso delle spese inutilmente sostenute.

Articolo 246a, § 1 EGBGB – Obblighi informativi

(1) L’imprenditore è tenuto a mettere a disposizione del consumatore, in particolare, le seguenti informazioni:

  1. le caratteristiche essenziali dei beni o dei servizi,

  2. la propria identità e l’indirizzo del luogo in cui è stabilito,

  3. il proprio numero di telefono e indirizzo e-mail,

  4. il prezzo complessivo dei beni o servizi, comprese tutte le imposte e le altre imposte e tasse,

  5. eventuali costi aggiuntivi di trasporto, consegna o spedizione,

  6. le condizioni di pagamento, consegna e prestazione, nonché la data entro la quale l’imprenditore deve consegnare i beni,

  7. l’esistenza di un diritto legale di risarcimento per difetti,

  8. eventualmente l’esistenza e le condizioni del servizio clienti e delle garanzie.

(2) Qualora al consumatore sia riconosciuto un diritto di recesso, l’imprenditore è tenuto a informarlo sulle condizioni, sui termini e sulla procedura per l’esercizio del diritto di stesso e sul modello di modulo di recesso.